Art. 4.

      1. Possono accedere all'albo coloro che sono in possesso della laurea in psicologia, in pedagogia o in medicina e chirurgia e che hanno completato un iter formativo presso una delle scuole a tale fine accreditate.
      2. Sono altresì ammessi all'albo coloro che hanno conseguito un diploma di laurea, almeno triennale, in materie equipollenti a quelle di cui al comma 1 e che hanno completato un iter formativo presso una delle scuole a tale fine accreditate.